20 mag 2010

Decreto Legge: 5x1000 anche alle Fondazioni



Il Senato ha accordato la fiducia al Governo, così convertendo definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 che estende il 5 per mille anche alle fondazioni.

Il decreto stabilisce che anche le fondazioni riconosciute che operano nei settori individuati dal decreto sulle onlus, sebbene non iscritte nei registri delle onlus possono essere scelte dai cittadini per l'assegnazione del 5 per mille del proprio reddito.

Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997

Inoltre il decreto estende tale possibilità anche per per l'esercizio 2007 e 2008 tale opportunità, prorogando al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostituitive.

4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460“.
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460“.
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l’integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l’esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies».

Si può ipotizzare che tale estensione riguardi solo quelle fondazioni che avevano comunque presentato domanda negli anni precedenti, ma erano state scartate dalla ripartizione di tali risorse benché fossero state scelte da alcuni contribuenti. In questo modo hanno la possibilità di recuperare tali somme.

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